1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 94 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento sulla protezione contro le esplosioni.
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, reca:
a) l'individuzione e la valutazione dei rischi di esplosione;
b) le misure che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi del presente capo;
c) i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XIII, parte F;
d) i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato XIII, parte G;
e) la concessione, l'utilizzo e il mantenimento in efficienza dei luoghi e delle attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) l'indicazione che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 è compilato prima dell'inizio dell'attività lavorativa ed è aggiornato qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro subiscano modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 7.